Legge regionale 8 novembre 1988 n.54
Art. 1
1- La Regione, nell’ambito della propria azione di programmazione, favorisce la formazione di sistemi informativi omogenei nelle materie di competenza degli enti locali. A tale scopo la Giunta regionale acquisisce programmi informatici (software) per la gestione di procedure tecniche ed amministrative.
2- I pacchetti di programmi informatici sono ceduti, senza alcun onere, agli enti locali che ne facciano richiesta e che si impegnino alla loro utilizzazione.
Il testo integrale della Legge regionale è consultabile sul BUR n.65/1988.