Normativa

martelletto

Legge regionale 8 novembre 1988 n.54

Art. 1

1- La Regione, nell’ambito della propria azione di programmazione, favorisce la formazione di sistemi informativi omogenei nelle materie di competenza degli enti locali. A tale scopo la Giunta regionale acquisisce programmi informatici (software) per la gestione di procedure tecniche ed amministrative.  

2-   I pacchetti di programmi informatici sono ceduti, senza alcun onere, agli enti locali che ne facciano richiesta e che si impegnino alla loro utilizzazione.  

Il testo integrale della Legge regionale è consultabile sul BUR n.65/1988.