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Iniziative a sostegno dell'informatizzazione degli Enti Locali |
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Legge regionale 8 novembre 1988 n.54
Art. n.1 La Regione, nell’ambito della propria azione di programmazione, favorisce la formazione di sistemi informativi omogenei nelle materie di competenza degli enti locali. A tale scopo la Giunta regionale acquisisce programmi informatici (software) per la gestione di procedure tecniche ed amministrative.
Art. n.2 I pacchetti di programmi informatici sono ceduti senza alcun onere, agli enti locali che ne facciano richiesta e che si impegnino alla loro utilizzazione.
L’assegnazione di contributi agli Enti Locali per l’acquisto di attrezzature informatiche o per l’adeguamento, sulla base di specifici progetti, dei sistemi informativi esistenti, abbinata alla cessione a titolo gratuito di software, hanno determinato una notevole sensibilizzazione ed un concreto interesse verso le nuove e più moderne tecnologie applicate all’attività amministrativa ed istituzionale. Formazione di sistemi informativi omogenei nelle materie di competenza degli Enti Locali.
Un obiettivo fondamentale che si intende raggiungere con l’intervento regionale è quello della formazione di sistemi informativi omogenei, trasformando così i singoli atti amministrativi in dati elementari da assumere come patrimonio di informazioni nell’attività di programmazione e di governo della Regione.
Diffusione e accrescimento della cultura informatica nelle Pubbliche Amministrazioni. La realizzazione di un proprio sistema informativo o, più semplicemente, l’informatizzazione parziale di alcune attività istituzionali/amministrative dell’Ente, hanno determinato una ricaduta immediata, in termini positivi, nei rapporti tra P.A.L. e cittadini, favorendo, inoltre, l’aggiornamento e la valorizzazione della professionalità di coloro che operano all’interno delle Pubbliche Amministrazioni. |
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